La sottrazione dei minori tra normativa europea ed internazionale
Abstract
Il fenomeno della sottrazione internazionale dei minori consiste nell’illecito
allontanamento (o nel mancato rientro) del minore «in violazione dei diritti di
affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla
legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale» da
parte di un genitore. Ad esso sono dedicate alcune norme del Regolamento (CE) n.
2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni
in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e le disposizioni della
Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori.
Tali atti prevedono, oltre ai criteri di definizione delle autorità competenti e alle norme
sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, la creazione di una rete di
cooperazione fra gli Stati membri diretta alla risoluzione celere della questione e al
perseguimento degli interessi del minore coinvolto.
I casi di sottrazione dei minori coinvolgono, inoltre, ulteriori aspetti riguardanti la vita
familiare degli stessi, il diritto ad essere ascoltati, la valutazione della loro vulnerabilità,
il diritto di mantenere rapporti con entrambi i genitori e il diritto di visita. A ciò si
aggiunge l’affermazione dell’obbligo per gli Stati di rispettare il diritto alla vita
familiare (artt. 8 CEDU e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) e
le pronunce rese dalla Corte europea sulla compatibilità tra gli obblighi scaturenti dalla
Convenzione dell’Aja del 1980 e le norme CEDU. La sottrazione internazionale dei
minori è, dunque, un fenomeno in cui gli aspetti processuali del diritto internazionale
privato si fondono con i principi sottesi all’effettiva ed efficiente cooperazione tra Stati
e con la tutela dell’interesse superiore del minore (previsto su scala universale dall’art. 3
della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989), nonché, con il diritto alla vita
familiare. Profili che investono il diritto internazionale, europeo e nazionale,
condizionando inevitabilmente quest’ultimo e la sfera di esclusiva competenza riservata
al legislatore statale.
La tutela del minore quale principio preminente rispetto ai diversi interessi coinvolti ha,
dunque, una valenza particolarmente incisiva tale da superare le stesse delimitazioni di
competenza tra Unione europea e Stati membri, nel senso che gli aspetti processuali atti
a garantire il rientro del minore nello Stato di residenza abituale possono condurre nelle
singole fattispecie concrete ad un superamento della disciplina nazionale in materia di
affidamento. [a cura dell'autore]