Principio di adeguatezza e forme associative
Abstract
Il principio di adeguatezza e un principio giovane del quale si
trova traccia per la prima volta nell’a Legge. n. 59 del 1997.
Nel campo del diritto amministrativo esso stabilisce che
l’entità organizzativa, che e potenzialmente titolare di una potestà
amministrativa, deve avere un’organizzazione adatta a garantire
l’effettivo esercizio di tali potestà; l’adeguatezza va considerata sia
rispetto al singolo ente, sia rispetto all’ente associato con altri end per
l’esercizio delle funzioni amministrative. Dal combinato di questo
principio con il principio di sussidiarietà si ricava che se l’ente
territoriale a cui e affidata una funzione amministrativa che per il
principio della sussidarietà dovrebbe essere quello più vicino al
cittadino amministrato, non ha la struttura organizzativa per rendere il
servizio, questa funzione deve essere attribuita all’entita
amministrativa territoriale superiore. Mentre il principio di
sussidarietà e il principio del possibile sul piano "ordinamentale", il
principio di adeguatezza e quello del possibile sul piano della
l’idoneita organizzativa". II primo capitolo prende in rassegna la
natura, le funzioni e le fonti normative di tale principio. Circa il primo
aspetto, gia dalla definizione fornita,desumiamo un forte legame con
la sussidarietà: il subsidium, infatti, sta nell’a seconda linea di riserva,
qualora la prima non sia idonea a garantire l’esercizio delle funzioni
amministrative. Infatti secondo parte della dottrina, l’adeguatezza
dovrebbe essere assorbita dalla sussidarietà, di cui e una mera
espressione, per cui stupisce che il legislatore abbia voluto
costituzionalizzare espressamente un principio che non ha una
esistenza autonoma, ma solamente implicita.
Altra parte dell’a dottrina supporta un profilo dimensionale
dell’adeguatezza, che a sua volta e fattore ascendente della
sussidarietà. L’inadeguatezza dell’’ente minore deve essere
dimensionale, nel senso che la funzione deve essere svolta ad un
livello più ampio: ciò si verifica non solo quando l’atto amministrativo
ha dimensione nazionale ma anche quando la sua adozione necessità
di una visione d’insieme. II principio di differenziazione, invece,
impone di considerare la realtà di fatto delle istituzioni territoriali nel
territorio nazionale e dunque di distinguere, nell’attribuzione delle
funzioni amministrative e nell’a disciplina dell’organizzazione, gli
enti in base alla propria capacita di governo, alle differenti situazioni
economiche e demografiche, alle articolate realtà territoriali. E’
possibile dunque che enti dell’o stesso livello, nell’’esercizio delle
funzioni amministrative, non solo possiedano competenze differenti,
ma possano esercitarle in base a regole differenti, senza che a ciò sia
d’ostacolo la astratta predeterminazione, da parte del legislatore, del
livello più adeguato allo svolgimento di una data attività
amministrativa: proprio l’adeguatezza per condurre alla
differenziazione tra enti dell’o stesso livello. L’affermazione del
principio di adeguatezza a livello comunitario si e avuta con il
Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidarietà e
proporzionalità, adottato il 2 ottobre 1997 ed allegato al Trattato di
Amsterdam e sotto il nome di proporzionalità: l’Unione deve
intervenire solo se necessario e tendenzialmente optare per «mezzo
più leggero, purchè adeguato al raggiungimento dell’o scopo». In
definitiva per l’intervento dell’’istituzione superiore occorrono due
requisiti: necessarietà e proporzionalità. Nel nostro sistema tale
impostazione e del tutto assente, infatti il legislatore non ha inteso
utilizzarlo come elemento regolatore dell’’esercizio dell’a potestà
legislativa statale, quando concorre con quella regionale. Analizzando
tale principio, insieme all’a sussidarietà e alla differenzazione, come
metodo di allocazione dell’e funzioni, se si facesse riferimento solo
all’e funzioni fondamentali la differenza tra esse e le funzioni
conferite scemerebbe ed essendo abilitato a compiere quest1
operazione il legislatore statale, la competenza del legislatore
regionale prevista dall’’art. 118, comma 2, in tema di funzioni
«conferite» risulterebbe conseguentemente compromessa... [a cura dell'autore]