Principio di precauzione e diritto alla salute tra responsabilità del privato e della Pubblica Amministrazione
Abstract
Sempre più forte è l’esigenza, nella società attuale, di un punto di equilibrio tra il progresso, momento essenziale nella vita della comunità, e un ambiente vivibile, protetto da alterazioni.
Il problema, anche quando sembra riferirsi esclusivamente alla tutela dell’ambiente – cui la riflessione giuridica moderna è particolarmente sensibile – riguarda il fondamentale diritto alla salute e interessa una molteplicità di discipline, scientifiche sociali ed economiche.
Il diritto alla salute, infatti, inteso nell’accezione accolta nel Preambolo della Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, vale a dire non soltanto come mera assenza di malattie, bensì come stato di benessere fisio-psichico della persona, non può essere disgiunto dal diritto ad un ambiente salubre.
Rispondere al quesito se il diritto debba intervenire in ambiti in cui all’elevata utilità per l’uomo si accompagna il sospetto di un rischio per la sua salute, quali il trasporto di energia elettrica, la radiotelefonia, l’immissione sul mercato di organismi geneticamente modificati, farmaci sperimentali, nanotecnologie, e così via, significa rispondere preliminarmente al quesito se – e secondo quali criteri – il diritto debba disciplinare ambiti in cui vi sia l’incertezza scientifica. La medesima Corte Costituzionale ha più volte ribadito che l’incertezza scientifica non è sufficiente per escludere provvedimenti volti alla salvaguardia della salute umana ex art. 32 Cost.
Da più parti si invoca la necessità di adottare misure cautelative dinanzi a rischi di danni gravi e irreversibili all’ambiente e alla salute.
L’incertezza non può giustificare l’immobilismo giuridico dinanzi ai mutamenti, soprattutto nell’ambito scientifico-tecnologico, dove la scienza contempla una pluralità di previsioni e asserzioni, in alcuni casi opposte.
Emerge, così, l’ulteriore interrogativo di come il diritto possa disciplinare situazioni in cui gli effetti, soprattutto se a lungo termine, non siano prevedibili con sufficiente sicurezza. Ad esso si aggiunge il problema delle modalità con cui dare attuazione alla norma.
Tali esigenze si traducono nell’elaborazione, nel diritto internazionale, prima, e in quello comunitario, poi, del principio di precauzione, che impone di assumere come esistente la situazione più pericolosa per la salute umana e di adottare misure di cautela anche qualora il rischio che si realizzi un danno grave o irreversibile all’ambiente sia meramente sospettato.
[a cura dell'autore]