Il diritto del cittadino dell’Unione europea al ricongiungimento familiare
Abstract
Il riconoscimento e la regolazione del diritto al ricongiungimento familiare rievoca un più ampio insieme di garanzie giuridiche che un ordinamento pone a tutela della famiglia, in specie dell’unità della stessa, quale nucleo della società presa a riferimento In particolare, per effetto dell’intensificazione diffusa del fenomeno migratorio, il riconoscimento del diritto al ricongiungimento corrisponde ad una tendenza, riscontrabile nella generalità dei Paesi europei, riconducibile a due differenti, ma correlate, esigenze: da una parte, alla necessità di salvaguardare il patrimonio dei diritti fondamentali goduti dagli stranieri immigrati; dall’altra, alla consapevolezza che il consentire agli stranieri di ricongiungersi e di vivere con i propri familiari una normale vita di affetti rappresenta una premessa essenziale per il buon esito delle politiche di integrazione. Nel contesto specifico dell’ordinamento europeo, la configurabilità di tale diritto storicamente riflette la seconda delle due opzioni evidenziate, ossia la necessità di favorire l’integrazione dei lavoratori comunitari, prima, e della generalità dei cittadini europei, dopo. La tutela accordata ai familiari del cittadino europeo, non sembra esprimersi, invece, quale corollario della disciplina del diritto materiale di famiglia. Infatti, tale settore, come è noto, non rientra nel novero delle competenze attribuite all’ordinamento europeo: il sistema europeo costruito sulle disposizioni dei Trattati istitutivi, pur costantemente sottoposte a revisioni, appresta una tutela solo parziale, frammentaria ed incidentale della famiglia e dei rapporti familiari.