Evoluzione e prospettive del rapporto tra Stato, Regioni e CONI in materia di sport
Abstract
Cap. I. Il lavoro inizia delineando le origini del comitato olimpico nazionale italiano ed i poteri
conferiti dalla legislazione dell'epoca fascista. Tratta poi della legge n. 426/42 che ha realizzato la
subordinazione del sistema sportivo al potere statale distinguendo tra la qualificazione giuridica del
CONI, ente pubblico, e quella, controversa, delle federazioni nazionali. Queste ultime, associazioni
di diritto privato, hanno una natura ambivalente (che si riflette anche sulla qualificazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti) poiché svolgono funzioni pubblicistiche quali organi del CONI
mentre sono soggette alla disciplina privatistica quando agiscono nell'ambito dei poteri loro propri.
Cap. II. I poteri pubblicistici e la funzione di controllo dell'intero settore sportivo che la
legislazione dell'epoca fascista aveva attribuito al CONI rimangono inalterate anche
successivamente alla caduta del regime. Le modifiche che la legislazione successiva apporta hanno
la funzione di depurare le disposizioni normative dalle connotazioni autoritarie e di stampo razzista.
Il paragrafo da atto delle contrastanti opinioni dottrinali sulla natura giuridica del CONI qualificato
ora come persona giuridica - organo, ora come autorità indipendente, ora come ente di servizio, ora
come ente pubblico indipendente. Le divergenti opinioni concordano solo sulla qualificazione dello
stesso come ente associativo.
Cap. III. Tratta del riparto tra la giurisdizione statale e quella sportiva risolto dalla legge n.
280/2003 applicando il principio della autonomia dell’ordinamento sportivo e subordinando
!"intervento statale al rispetto della c.d. clausola di salvezza in base alla quale il sindacato
giurisdizionale dello Stato su di una controversia sportiva è ammesso nei soli casi di rilevanza della
controversia per l'ordinamento generale e cioè quando la questione coinvolge situazioni giuridiche
soggettive (diritti soggettivi o interessi legittimi). In ogni caso sono riservate agli organi della
giustizia sportiva tutte le questioni tecniche e disciplinari.
Cap. IV. Tratta dell'approccio della legislazione regionale nei confronti dello sport e della
regolamentazione dello stesso in relazione ad altri interessi coinvolti ed altre materie prima di tutto
il turismo. Individua, inoltre, il limite degli interventi degli enti locali per lo sport nella
qualificazione delle spese relative fra quelle facoltative non finanziabili a tasso agevolato.
Cap. V. Rileva la centralità delle funzioni del CONI in ambito sportivo anche rispetto alle
competenze regionali in materia sia perché il CONI ha continuato a gestire i concorsi pronostici
correlati a manifestazioni sportive svolte sotto il suo controllo sia perché ha rivestito la funzione di
consulenza tecnica in materia di costruzione e gestione degli impianti.
Cap. VI. Evidenzia come a seguito della riforma contenuta nel d.lgs. 242/99 e dei successivi
interventi contenuti nell'art 8, del d.l. 138/2002 e nel d.lgs. 15/2004, il Legislatore si occupa solo
dei principi generali dell'organizzazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. La disciplina
organica è, invece, affidata allo stesso CONI sia per ciò che riguarda le norme organizzative che per
le regole relative al modo di svolgere le funzioni e/o l'attività.
Cap.VII. Tratta degli effetti del c.d. terzo decentramento amministrativo in ambito sportivo
evidenziando come l'art 157 del decreto delegato n. 112/1998, ha sortito effetti limitati demandando
alla scelta delle Regioni l'elaborazione dei programmi relativi agli impianti sportivi destinati alle
manifestazioni sportive agonistiche relative ai campionati organizzati secondo criteri di ufficiaJità,
ma riservando la competenza della definizione dei relativi criteri e parametri alla autorità di governo
competente, acquisito il parere del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della
conferenza unificata... [a cura dell'Autore]