dc.description.abstract | La riflessione sulla determinazione del prezzo nella contrattazione d’impresa coinvolge ampi e
variegati profili della teoria generale del contratto.
Preliminarmente,
occorre
verificare
la
praticabilità
di
una
opzione
ermeneutica
tendente
a
configurare
una
distinta
classe
contrattuale
in
riferimento
ai
contratti
tra
imprese
rispetto
alla
contrattazione in generale. All’indomani dell’unificazione del codice civile e di commercio all’interno
della codificazione del 1942, si è prospettata la necessità di reintrodurre i c.d. contratti d’impresa, in
luogo
dei
precedenti
contratti
commerciali.
Si
tratterebbe
di
una
categoria
incentrata
sulla
considerazione dell’esistenza di alcune figure contrattuali che risultano caratterizzate non soltanto dalla
partecipazione ad esse dell’imprenditore, ma anche dal fatto che, attraverso queste, si esplica e realizza
la
specifica
e
oggettivamente
qualificante
attività
d’impresa.
Tali
contratti
presenterebbero
caratteristiche comuni, peculiari rispetto al loro raggruppamento e riferibili a tutte le figure contrattuali
che in esso rientrano, tali da giustificare esigenze di configurazione e disciplina comuni.
La formula contratti d’impresa rappresenta, tuttavia, una categoria convenzionale, priva di utilità e,
soprattutto, non supportata da specifici dati normativi. Il comune riferimento all’impresa, inoltre, quale
parte del rapporto giuridico, è troppo generica e onnicomprensiva per fondare su di essa una categoria
concettuale unitaria, che sia significativa sotto il profilo ermeneutico per l’identità di
ratio
ispiratrice
delle norme che ad essa dovrebbero fare riferimento. Il ricorso a categorie precostituite e astratte non
sembra poter trovare accoglimento. Ciascun contratto possiede caratteristiche funzionali e strutturali
peculiari, distinte rispetto a quelle degli altri contratti. Di qui, la necessità di stabilire, volta per volta, la
disciplina più congrua da applicare in riferimento al singolo caso concreto. Così ragionando, è possibile
rintracciare una pluralità di norme, regole e princípi all’interno del complesso ordinamento italo-
comunitario delle fonti, in modo da stabilire un collegamento tra le singole discipline e i valori
contenuti nella Costituzione.
Quanto alla riflessione sulla determinazione del prezzo nel contratto, si rivela preminente delineare
gli esatti confini entro i quali esso si colloca, quale elemento essenziale nei contratti di scambio a titolo
oneroso. Il prezzo manca di una sua esatta collocazione e di una disciplina unitaria che stabilisca le
conseguenze giuridiche da ricollegare a una sua eventuale mancanza. Di qui, la necessità di analizzare
cos’è il prezzo, in quanto parte dell’oggetto del contratto, e le conseguenze della sua mancata
determinazione.
La disamina dei meccanismi di determinazione del prezzo nella disciplina del contratto in generale
rivela come in caso di mancata determinazione espressa del prezzo, soccorrano i criteri suppletivi,
elencati nell’articolo 1474 c.c., del prezzo abitualmente praticato, del prezzo di mercato, del “giusto
prezzo”.
Essi
rispondono
all’esigenza
di
evitare
la
declaratoria
di
nullità
del
contratto
per
indeterminatezza dell’oggetto e favorire il mantenimento del vincolo contrattuale: anche qualora non vi
sia accordo tra le parti e manchino i criteri di successiva determinazione è sempre possibile stabilire
l’entità del corrispettivo, attraverso il riferimento al “giusto prezzo”. Alla sanzione della nullità per
indeterminatezza dell’ oggetto,
sub specie
prezzo, è da preferire una valutazione del contratto in termini
di incompletezza. La tecnica del contratto «incompleto» rappresenta, in questo senso, uno strumento
duttile per le parti, soprattutto quando esse siano costituite da imprese, in grado di preservare la stabilità
del rapporto, lasciando a una successiva futura determinazione l’individuazione di altri aspetti del
contenuto contrattuale, in un’ottica di
favor
alla conservazione del rapporto. In tali casi il contratto non
è in fase di formazione, ma già concluso. Né si potrebbe obiettare che esso sia invalido per mancanza di
uno dei suoi elementi strutturali. Il contratto è concluso, ma incompleto, in quanto manca di un
elemento essenziale - il prezzo -, che potrà essere in sèguito specificato.
L’applicazione del principio di conservazione del contratto è ancora più stringente in rapporto alla
contrattazione d’impresa: l’unica strada per garantire stabilità al rapporto è, infatti, la non previsione
iniziale di un prezzo che potrebbe subire alterazioni nel prosieguo dello stesso. [a cura dell'autore] | en_US |