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Evoluzione e prospettive del rapporto tra Stato, Regioni e CONI in materia di sport
dc.contributor.author | Marrone, Luisa | |
dc.date.accessioned | 2012-03-16T11:27:02Z | |
dc.date.available | 2012-03-16T11:27:02Z | |
dc.date.issued | 2010-06-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10556/248 | |
dc.description | 2008 - 2009 | en_US |
dc.description.abstract | Cap. I. Il lavoro inizia delineando le origini del comitato olimpico nazionale italiano ed i poteri conferiti dalla legislazione dell'epoca fascista. Tratta poi della legge n. 426/42 che ha realizzato la subordinazione del sistema sportivo al potere statale distinguendo tra la qualificazione giuridica del CONI, ente pubblico, e quella, controversa, delle federazioni nazionali. Queste ultime, associazioni di diritto privato, hanno una natura ambivalente (che si riflette anche sulla qualificazione del rapporto di lavoro dei dipendenti) poiché svolgono funzioni pubblicistiche quali organi del CONI mentre sono soggette alla disciplina privatistica quando agiscono nell'ambito dei poteri loro propri. Cap. II. I poteri pubblicistici e la funzione di controllo dell'intero settore sportivo che la legislazione dell'epoca fascista aveva attribuito al CONI rimangono inalterate anche successivamente alla caduta del regime. Le modifiche che la legislazione successiva apporta hanno la funzione di depurare le disposizioni normative dalle connotazioni autoritarie e di stampo razzista. Il paragrafo da atto delle contrastanti opinioni dottrinali sulla natura giuridica del CONI qualificato ora come persona giuridica - organo, ora come autorità indipendente, ora come ente di servizio, ora come ente pubblico indipendente. Le divergenti opinioni concordano solo sulla qualificazione dello stesso come ente associativo. Cap. III. Tratta del riparto tra la giurisdizione statale e quella sportiva risolto dalla legge n. 280/2003 applicando il principio della autonomia dell’ordinamento sportivo e subordinando !"intervento statale al rispetto della c.d. clausola di salvezza in base alla quale il sindacato giurisdizionale dello Stato su di una controversia sportiva è ammesso nei soli casi di rilevanza della controversia per l'ordinamento generale e cioè quando la questione coinvolge situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi o interessi legittimi). In ogni caso sono riservate agli organi della giustizia sportiva tutte le questioni tecniche e disciplinari. Cap. IV. Tratta dell'approccio della legislazione regionale nei confronti dello sport e della regolamentazione dello stesso in relazione ad altri interessi coinvolti ed altre materie prima di tutto il turismo. Individua, inoltre, il limite degli interventi degli enti locali per lo sport nella qualificazione delle spese relative fra quelle facoltative non finanziabili a tasso agevolato. Cap. V. Rileva la centralità delle funzioni del CONI in ambito sportivo anche rispetto alle competenze regionali in materia sia perché il CONI ha continuato a gestire i concorsi pronostici correlati a manifestazioni sportive svolte sotto il suo controllo sia perché ha rivestito la funzione di consulenza tecnica in materia di costruzione e gestione degli impianti. Cap. VI. Evidenzia come a seguito della riforma contenuta nel d.lgs. 242/99 e dei successivi interventi contenuti nell'art 8, del d.l. 138/2002 e nel d.lgs. 15/2004, il Legislatore si occupa solo dei principi generali dell'organizzazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. La disciplina organica è, invece, affidata allo stesso CONI sia per ciò che riguarda le norme organizzative che per le regole relative al modo di svolgere le funzioni e/o l'attività. Cap.VII. Tratta degli effetti del c.d. terzo decentramento amministrativo in ambito sportivo evidenziando come l'art 157 del decreto delegato n. 112/1998, ha sortito effetti limitati demandando alla scelta delle Regioni l'elaborazione dei programmi relativi agli impianti sportivi destinati alle manifestazioni sportive agonistiche relative ai campionati organizzati secondo criteri di ufficiaJità, ma riservando la competenza della definizione dei relativi criteri e parametri alla autorità di governo competente, acquisito il parere del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della conferenza unificata... [a cura dell'Autore] | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.publisher | Universita degli studi di Salerno | en_US |
dc.subject | Comitato Olimpico Nazionale Italiano | en_US |
dc.subject | Sport | en_US |
dc.subject | Federazioni sportive | en_US |
dc.subject | Giurisdizione amministrativa | en_US |
dc.title | Evoluzione e prospettive del rapporto tra Stato, Regioni e CONI in materia di sport | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dc.subject.miur | IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO | en_US |
dc.contributor.coordinatore | Marenghi, Enzo Maria | en_US |
dc.description.ciclo | VIII n.s. | en_US |
dc.contributor.tutor | Marenghi, Enzo Maria | en_US |
dc.identifier.Dipartimento | Dipartimento di Diritto Pubblico Generale | en_US |