dc.description.abstract | La necessità di una cooperazione giudiziaria in materia penale
nell’Unione europea si è manifestata fin dal conseguimento dei
primi successi raggiunti nell’ambito della costruzione comunitaria,
e più che mai continua a manifestarsi oggi atteso il dilagare
del crimine transnazionale.
Proprio la realizzazione del mercato unico – e cioè, di uno spazio
senza frontiere interne, nel quale assicurare i quattro principi
fondamentali quali la libera circolazione delle merci, delle persone,
dei servizi e dei capitali – ha, infatti, determinato una crescita
esponenziale della criminalità ed una sua estensione non
solo quantitativa ma soprattutto spaziale di essa.
Se, in particolare, la cd. globalizzazione dei rapporti socioeconomici,
la liberalizzazione delle regole relative agli spostamenti
delle persone e, dei beni e, da ultimo, lo sviluppo delle relazioni
umane, (anche grazie a strumenti tecnologici) ed informatici,
hanno consentito un sempre più celere progresso sociale,
al tempo stesso, hanno agevolato gli autori dei più svariati crimini,
consentendo loro di estendere la propria attività delinquenziale
oltre confine, in tal modo coinvolgendo interessi sia
individuali sia collettivi riferibili a più ordinamenti nazionali.
In tale contesto, un ruolo determinante ha assunto la differenza
tra le legislazioni penali degli Stati membri, la quale, nel combinarsi
con le singole libertà di circolazione, ha determinato una
sorta di forum shopping criminoso, consentendo ai “soggetti
criminali” di scegliere la giurisdizione e la legge penale più vantaggiose
così sottraendo alla giustizia se stessi ed i proventi illeciti
conseguiti.In questa nuova e complessa realtà sociale e criminologica, sono
diventati obsoleti i principi della territorialità della legge e della
giurisdizione, così come si sono dimostrati del tutto inadeguati
ed inidonei gli strumenti tradizionalmente adottati nel campo
della cooperazione giudiziaria internazionale (caratterizzata dal
principio della richiesta, in base al quale uno Stato sovrano presenta
una richiesta ad un altro Stato sovrano, che decide se darvi
o meno seguito), sia per la loro lentezza, sia anche per la loro
complessità rispetto allo sviluppo anche “criminale”
dell’Unione europea.
Questo percorso ha fatto si che progressivamente le autorità giudiziarie
cominciassero ad avere un dialogo tra loro, e nel tempo,
questa prospettiva si è modificata attraverso diversi fattori:
l’efficacia riflessa delle norme comunitarie sugli ordinamenti
nazionali; la individuazione di beni giuridici sovranazionali ( si
pensi al tema dell’ambiente); le esigenze di cooperazione giudiziaria.
Questi sono stati i tre grandi motori che hanno spinto verso la
costruzione di uno spazio di libertà sicurezza e giustizia indicato
da Amsterdam tra gli obiettivi fondanti dell’Unione europea. Il
ventisette Paesi dell’UE hanno rappresentato lo spazio nel quale
si è cercato, con una costruzione spesso faticosa, di creare una
prospettiva di sicurezza, libertà e giustizia. In questo percorso di
“metamorfosi dei diritti nazionali” si è inserito Eurojust, un organismo
che ha facilitato la cooperazione giudiziaria e le indagini
a carattere transnazionale. [a cura dell'autore] | en_US |