Ordinamento sportivo e ordinamento statale: profili evolutivi e comparati
Abstract
Non si dirà certamente nulla di nuovo nell’ammettere che, nel coacervo di interessi e
situazioni giuridiche soggettive che vengono in rilievo nella complessa dinamica dei rapporti tra
ordinamento statale e sportivo, il sistema di amministrazione della giustizia riveste una posizione di
primaria importanza al fine di far luce sulla vexata quaestio circa l’esistenza di una “area riservata”,
fondata su clausole di autoamministrazione e di autodichia, entro la quale opera la governance dello
Sport in Italia.
La tensione verso l’autonomia nel componimento in via giustiziale delle questioni originatesi
in ambito endoassociativo da parte degli organi di giustizia sportiva, oltre che essere ormai materia
risalente – basti pensare alla prima edizione della monografia “La giustizia sportiva” del Professor
Francesco Paolo Luiso nel 1975 –, può, infatti, essere utilizzata come angolo di visuale privilegiato
da cui osservare, nel pluralismo delle autonomie, le effettive interazioni tra l’amministrazione
statale e quella sportiva.
In altri termini, giustizia statale e giustizia sportiva, grazie al suo iter evolutivo, si pongono
ormai in un rapporto parallelo e di complementarietà e mai di sovrapposizione ovvero, salvo quanto
si dirà nelle conclusioni circa un recente révirement del T.A.R. in punto di sanzioni disciplinari, di
conflitto.
Orbene, al fine di evidenziare i profili evolutivi e comparati nell’ultima parte della trattazione,
dei rapporti tra ordinamento sportivo e statale, il presente studio si articolerà in quattro capitoli.
Il capitolo introduttivo, il cui titolo non è di certo frutto di una fervida immaginazione, vista la
copiosa letteratura a proposito di “autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo”, prende le mosse
da spunti forniti dal diritto costituzionale, civile ed amministrativo.
Si tenterà, pertanto, di dimostrare come, nella pluralità di ordinamenti giuridici settoriali
esistenti nel diritto nazionale, l’organizzazione sportiva assume i connotati di un apparato
amministrativo settoriale ed autonomo, in cui operano legislatori, amministratori e utenti dello
Sport.
Particolare attenzione, sarà altresì dedicata anche al diritto internazionale, atteso che, citando
le parole spese nella nota sentenza n. 49 del 2011 della Corte Costituzionale – di cui si darà cenno
rinviandone l’analisi nel capitolo secondo – , l’ordinamento sportivo è un ordinamento autonomo
che «costituisce l’articolazione italiana di un più ampio ordinamento autonomo avente una
dimensione internazionale e che esso risponde ad una struttura organizzativa extrastatale
riconosciuta dall’ordinamento della Repubblica». ... [edited by Author]