Coscienza religiosa e dichiarazioni anticipate di trattamento. L'omesso riconoscimento dell'obiezione nella legge n.219/2017
Abstract
The main aim of the paper is to demonstrate the renewed role of the theme of conscientious objection for ethicalreligious reasons as a direct consequence of today's multi-ethnic and multicultural context.
In the recent legislation on advance treatment provisions (Law 219/2017), the legislator has chosen to omit any
reference to conscientious objection, thus leaving gaps for protection. This theme implies an immediate reference
to the so-called “sensitive" choice which, by affecting purely human aspects (life and death) is linked with the
religious, cultural and ethical convictions of the individual. This link is not so obvious because to understand its
significance one must place one's mind not only at the moment in which the provisions are formulated but also
at the moment in which they are received and applied. There is therefore the need for a reasonable understanding
of the choices of the individual to ensure that they do not make an interpretation the content of which is different
from the original. It is necessary to have a real and thorough interpretation in which the analysis of the religious
- cultural background is essential, both of the patient and of the healthcare staff, in order to construct legal
formulas of intercultural translation. The religious-cultural element becomes crucial for an adequate decoding of
intentions within a meaningful context.
Any tentative attempts to offer an extensive interpretation of the law 219/2017 that allows us to give a positive
meaning to the silence of the legislator through a general reference to the "conscience clause" of art. 22 of the
Code of Ethics appear unreasonable. In this way, there is a risk of equating deontological rules with a rule of
primary rank, distorting the hierarchy of sources. Based on these observations, the omitted recognition of
conscientious objection within the law 219/2017 has led to the belief that it should be understood as a form of
objection "contra legem", that is to say excluded by the legislator as a behavior deemed to be in conflict with the
legislative precept and therefore illegal. .. [edited by Author] Obiettivo principale dell’elaborato è stato innanzitutto quello di dimostrare il rinnovato ruolo del tema
dell’obiezione di coscienza per motivi etico – religiosi come diretta conseguenza dell’odierno contesto
multietnico e multiculturale il quale ha comportato un’esponenziale crescita di richieste religiosamente
motivate di esenzione ai dettami di legge, ponendo il legislatore in evidente imbarazzonella regolamentazione
della “diversità”.
Nella recente normativa sulle disposizioni anticipate di trattamento (L. 219 / 2017) il legislatore – non
riuscendo a prendere una netta posizione – ha preferito omettere qualsiasi riferimento all’obiezione di
coscienza lasciando così dei vuoti di tutela. Il tema delle DAT implica un immediatorinvio alle scelte cd.
“sensibili” le quali, incidendo su aspetti prettamente umani (la vita e la morte) risultano indissolubilmente
legate con le convinzioni religiose, culturali ed etiche del singolo. Tale legame non risulta così scontato perché
per capirne la portata bisogna collocarsi con la mente non solo al momento in cui le disposizione vengono
formulate (ex ante) ma anche al momento in cui le stesse debbano essere recepite ed applicate (ex post). Vi è
dunque la necessità di una ragionevole comprensione da parte dei “terzi” delle scelte del singolo per far sì che
non se ne dia un contenuto difforme a quello originale attraverso una vera e propria operazione di
interpretazione ermeneutica incui è essenziale l’analisi del background religioso – culturale sia del paziente
che del personale sanitario in modo tale da costruire formule giuridiche di traduzione interculturale.
L’elemento religioso – culturale afferente al singolo soggetto agente diventa così – rispetto alla scelta di fine
vita – determinante per un’adeguata decodificazione delle volontà, dimensionandola nel suo contesto di
significato.
I timidi tentativi dottrinali di offrire un’interpretazione estensiva della legge 219/2017 che consenta di dare
un’accezione positiva al silenzio del legislatore mediante un generale rinvio alla “clausola di coscienza”
dell’art. 22 del Codice Deontologico appaiono irragionevoli. In questo modo,si rischia di equiparare delle
regole meramente deontologiche ad una norma di rango primario stravolgendo la gerarchia delle fonti. Inoltre,
così facendo, l’autodeterminazione del paziente viene lasciata alla mercé di parametri non determinati dalla
legge e si autorizza un ordine professionale (quello medico) a delle vere e proprie auto – esenzioni legislative.
Sulla base di queste osservazioni, l’omesso riconoscimento dell’obiezione di coscienza all’internodella legge
219/2017 ha portato a dover ritenere che la stessa debba intendersi come una forma di obiezione “contra
legem” vale a dire come (in)espressamente esclusa da parte del legislatore in quanto comportamento ritenuto
contrastante col precetto legislativo e quindi illecito. .. [a cura dell'Autore]