dc.description.abstract | Le operazioni contrattuali c.d. complesse rappresentano un fenomeno di espressione dell’autonomia
privata, funzionale alla soddisfazione di interessi concreti che rispecchiano o si manifestano per i
contingenti aspetti della realtà socio economica. Tra le altre categorie dogmatiche anche quella del
collegamento negoziale è figlia dell’esigenza di dare una sufficiente risposta alla realtà degli affari che
non si lascia incanalare all’intero di una tipizzazione contrattuale talvolta insoddisfacente. L’esame
della figura del collegamento negoziale si muove attraverso l’esame di singole ipotesi contrattuali,
credito al consumo, leasing, handling, concessione di vendita, secondo una metodologia che dal dato
normativo giunge al solo esame del dato giurisprudenziale, esaltando il ruolo dell’interprete nella
valutazione degli interessi concreti. Però, di fronte all’uso indiscriminato della categoria giuridica de
qua, specie nell’ambito dei contratti di impresa, ci si è chiesti, in primis, se può ancora riconoscersene
l’attualità e l’utilità, nel nostro come negli esaminati ordinamenti francese e tedesco, in secundis,
seppur attraverso una visione diametralmente opposta, ma supportata dall’intervento del legislatore
europeo, rispetto al quale i modelli tedesco e francese risultano anticipatori, se può vagliarsi il
collegamento negoziale, non più come categoria empirico-concettuale elaborata dalla dottrina e
applicata dalla giurisprudenza bensì quale principio fondamentale del diritto europeo dei contratti,
espressione di quell’ulteriore e oramai consolidato principio, anche in seno all’Unione Europea,
rappresentato dalla libertà contrattuale. [a cura dell'autore] | en_US |