Riflessioni sullo studio della discrezionalitá tecnica e la sindacabilitá del giudice amministrativo
Abstract
The overcoming of the consolidated and clear distinction between restricted
activity and discretionary activity in administrative law, knows the configuration of seven
techniques for conferring decision-making powers to the public administration Among
these, the so-called technical discretion, object of study and analysis of the paper in
question, is still at the center of a lively doctrinal and jurisprudential debate.
Technical discretion, for years brought back to the scope of administrative discretion, so-
called pure, postulates, on the contrary, the autonomy of its notion, for the understanding
of the development of contemporary administrative law.
This activity involves the formulation of a complex assessment which requires, in turn,
the identification of a choice between several solutions that are abstractly conceivable,
whenever the administration In order to enact a given measure, it must apply a technical
standard to which a legal rule confers direct or indirect relevance. A correct classification of the institute requires the delimitation of its boundaries with
respect to other contiguous phenomena, such as technical assessment and the so-called
mixed discretion, as well as the analysis of the thorny question relating to its judicial
review, whenever the application of the technical regulation does not lead to a certain
result, repeatable and objective, when, in addition to its application, the assessment
carried out by the administrative authority is of autonomous importance. In this
perspective, the issue of technical discretion is also the issue of judicial control over
technical discretion which, as such, from the beginning has been poised between
problems of substantive law and problems of procedural law. Although, the
jurisprudential principle that equates technical discretion with merit and therefore
considers it unquestionable by the judge is no longer current, the problem of the
boundaries of the judge's review of the technical evaluations of the P.A. can still be
considered current, both from the point of view of the intensity of this review, and from
the point of view of its concrete procedural dimension. ll superamento della consolidata e netta distinzione tra attività vincolata e attività discrezionale nel diritto amministrativo, conosce la configurazione di ben sette tecniche di conferimento dei poteri decisionali alla pubblica amministrazione tra queste, la c.d. discrezionalità tecnica, oggetto di studio e analisi dell'elaborato in questione, è ancora oggi al centro di un animato dibattito dottrinale e giurisprudenziale. La discrezionalità tecnica, per anni ricondotta nell'alveo della discrezionalità amministrativa, c.d. pura, postula, al contrario, l’autonomia della sua nozione, per la comprensione dello svolgimento del diritto amministrativo contemporaneo. L'attività suddetta implica la formulazione di una complessa valutazione che richiede, a sua volta, l'individuazione di una scelta tra più soluzioni astrattamente ipotizzabili, ogniqualvolta l’amministrazione, ai fini dell’emanazione di un determinato provvedimento, debba applicare una norma tecnica cui una norma giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta. Un corretto inquadramento dell'istituto richiede la delimitazione dei suoi confini rispetto ad altri fenomeni contigui, quali l'accertamento tecnico e la c.d. discrezionalità mista, nonchè l'analisi della spinosa questione relativa al suo sindacato giudiziale, ogniqualvolta l'applicazione della regola tecnica non conduca ad un risultato certo, ripetibile ed oggettivo, quando accanto all’applicazione della stessa, la valutazione compiuta dalla autorità amministrativa riveste autonoma rilevanza. In questa prospettiva, il tema della discrezionalità tecnica è anche il tema del controllo giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica che, come tale, sin dalle origini si è collocato in bilico tra problemi di diritto sostanziale e problemi di diritto processuale.Sebbene, non sia più attuale il principio giurisprudenziale che equipara la discrezionalità tecnica al merito e che la ritiene, pertanto, insindacabile dal giudice, può ritenersi ancora attuale il problema dei confini del sindacato del giudice sulle valutazioni tecniche della P.A., tanto sotto il profilo dell'intensità di tale sindacato, quanto sotto il profilo della sua concreta dimensione processuale.