Picchettaggio, blocco delle merci e blocco stradale: considerazioni sui limiti penali del diritto di sciopero
Abstract
La questione dei limiti penali del diritto di sciopero è al contempo
delicata ed ancora irrisolta. L’apparente conflittualità tra diritti di pari rango
costituzionale ha prodotto risposte spesso dettate da approcci ideologici più o
meno precostituiti, con radicalizzate letture di segno opposto anche sul piano
giurisprudenziale. Per scongiurare il rischio di possibili degenerazioni e
conseguenze sul piano della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica si impone
la necessità di valorizzare, quale parametro di riferimento per considerare una
condotta violenta o minatoria, il criterio della dannosità sociale
(Sozialschädlichkeit) e il rilievo assunto di volta in volta dalle specifiche modalità
commissive e concretamente lesive dell’azione di protesta, che non possono
essere aprioristicamente e fideisticamente giustificate in nome di principi
costituzionali e a scapito di altri diritti di pari rango. The thorny issue of criminal liability for strike action remains unsolved. The
apparent conflict between rights of equal constitutional rank has produced
responses often dictated by more or less pre-established ideological approaches,
with radically contrasting readings in case law. To prevent the risk of possible
degeneration and consequences related to the maintenance of public order and
security, the required benchmark aimed at evaluating violent or intimidating
conduct is the criterion of ‘social harmfulness’ (Sozialschädlichkeit) as well as the
increased significance of the specific commissive and concretely harmful
modalities of protest action, which cannot be uncritically justified a priori in the
name of constitutional principles and to the detriment of other rights of equal
rank.