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Titolo: Principio di adeguatezza e forme associative
Autore: Salzano, Mariella
Kalb, Luigi
Marenghi, Enzo Maria
Parole chiave: TUEL
Data: 13-mag-2013
Editore: Universita degli studi di Salerno
Abstract: Il principio di adeguatezza e un principio giovane del quale si trova traccia per la prima volta nell’a Legge. n. 59 del 1997. Nel campo del diritto amministrativo esso stabilisce che l’entità organizzativa, che e potenzialmente titolare di una potestà amministrativa, deve avere un’organizzazione adatta a garantire l’effettivo esercizio di tali potestà; l’adeguatezza va considerata sia rispetto al singolo ente, sia rispetto all’ente associato con altri end per l’esercizio delle funzioni amministrative. Dal combinato di questo principio con il principio di sussidiarietà si ricava che se l’ente territoriale a cui e affidata una funzione amministrativa che per il principio della sussidarietà dovrebbe essere quello più vicino al cittadino amministrato, non ha la struttura organizzativa per rendere il servizio, questa funzione deve essere attribuita all’entita amministrativa territoriale superiore. Mentre il principio di sussidarietà e il principio del possibile sul piano "ordinamentale", il principio di adeguatezza e quello del possibile sul piano della l’idoneita organizzativa". II primo capitolo prende in rassegna la natura, le funzioni e le fonti normative di tale principio. Circa il primo aspetto, gia dalla definizione fornita,desumiamo un forte legame con la sussidarietà: il subsidium, infatti, sta nell’a seconda linea di riserva, qualora la prima non sia idonea a garantire l’esercizio delle funzioni amministrative. Infatti secondo parte della dottrina, l’adeguatezza dovrebbe essere assorbita dalla sussidarietà, di cui e una mera espressione, per cui stupisce che il legislatore abbia voluto costituzionalizzare espressamente un principio che non ha una esistenza autonoma, ma solamente implicita. Altra parte dell’a dottrina supporta un profilo dimensionale dell’adeguatezza, che a sua volta e fattore ascendente della sussidarietà. L’inadeguatezza dell’’ente minore deve essere dimensionale, nel senso che la funzione deve essere svolta ad un livello più ampio: ciò si verifica non solo quando l’atto amministrativo ha dimensione nazionale ma anche quando la sua adozione necessità di una visione d’insieme. II principio di differenziazione, invece, impone di considerare la realtà di fatto delle istituzioni territoriali nel territorio nazionale e dunque di distinguere, nell’attribuzione delle funzioni amministrative e nell’a disciplina dell’organizzazione, gli enti in base alla propria capacita di governo, alle differenti situazioni economiche e demografiche, alle articolate realtà territoriali. E’ possibile dunque che enti dell’o stesso livello, nell’’esercizio delle funzioni amministrative, non solo possiedano competenze differenti, ma possano esercitarle in base a regole differenti, senza che a ciò sia d’ostacolo la astratta predeterminazione, da parte del legislatore, del livello più adeguato allo svolgimento di una data attività amministrativa: proprio l’adeguatezza per condurre alla differenziazione tra enti dell’o stesso livello. L’affermazione del principio di adeguatezza a livello comunitario si e avuta con il Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidarietà e proporzionalità, adottato il 2 ottobre 1997 ed allegato al Trattato di Amsterdam e sotto il nome di proporzionalità: l’Unione deve intervenire solo se necessario e tendenzialmente optare per «mezzo più leggero, purchè adeguato al raggiungimento dell’o scopo». In definitiva per l’intervento dell’’istituzione superiore occorrono due requisiti: necessarietà e proporzionalità. Nel nostro sistema tale impostazione e del tutto assente, infatti il legislatore non ha inteso utilizzarlo come elemento regolatore dell’’esercizio dell’a potestà legislativa statale, quando concorre con quella regionale. Analizzando tale principio, insieme all’a sussidarietà e alla differenzazione, come metodo di allocazione dell’e funzioni, se si facesse riferimento solo all’e funzioni fondamentali la differenza tra esse e le funzioni conferite scemerebbe ed essendo abilitato a compiere quest1 operazione il legislatore statale, la competenza del legislatore regionale prevista dall’’art. 118, comma 2, in tema di funzioni «conferite» risulterebbe conseguentemente compromessa... [a cura dell'autore]
Descrizione: 2010 - 2011
URI: http://hdl.handle.net/10556/1258
http://dx.doi.org/10.14273/unisa-136
È visualizzato nelle collezioni:Teoria delle Istituzioni nazionali e comunitarie tra federalismo e decentramento

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