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dc.contributor.authorIermano, Anna
dc.date.accessioned2012-10-23T12:21:26Z
dc.date.available2012-10-23T12:21:26Z
dc.date.issued2012-06-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10556/308
dc.description2010 - 2011en_US
dc.description.abstractIl principio di ragionevole durata del processo costituisce “imperativo per tutti i procedimenti”, teso ad assicurare “una giustizia non amministrata con ritardi tali da comprometterne l’efficienza e la credibilità”. Gode di una tutela multilivellare, in Convenzioni internazionali o regionali, oltre che nelle fonti ordinamentali interne, integrandosi e completandosi a vicenda, al di là delle coincidenze definitorie. In particolare, esso costituisce un’estrinsecazione del giusto processo, esemplarmente sintetizzato nell’art. 6 CEDU, ai sensi del quale ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole. Si tratta di un diritto soggettivo, assoluto ed incomprimibile, direttamente azionabile dal singolo dinanzi all’autorità giurisdizionale. Nell’ordinamento dell’Unione europea rinviene il suo referente normativo nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, riproclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 e, oggi, giuridicamente vincolante a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009), ex art. 6 TUE, che opera un rinvio recettizio e materiale alla Carta, attribuendo ad essa il medesimo valore giuridico dei Trattati. L’ordinamento dell’Unione europea, pur nella sua autonomia funzionale ed organica, si pone in continua relazione con la CEDU, specie sotto il profilo dell’elaborazione di un proprio catalogo di diritti fondamentali. Al riguardo, la definizione della garanzia di un processo in tempi ragionevoli offre un interessante spaccato di tale interazione, tesa fra l’utilizzo delle norme e della giurisprudenza convenzionale come fonte diretta da un lato, e il tentativo di affermare una autonoma garanzia del diritto dell’Unione europea dall’altro. Le modalità redazionali con le quali il diritto in esame viene codificato nell’ordinamento UE riassumono l’evoluzione giurisprudenziale con la quale tale garanzia si è dispiegata nel tempo. Nella CEDU, invece, tale garanzia, viene prima positivizzata, e poi progressivamente definita dagli organi di Strasburgo quanto a contenuto e a parametri applicativi. Nell’ordinamento italiano tale principio trova fondamento nell’art. 111, secondo comma della Costituzione, a seguito della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. e, altresì, nella legge 24 marzo 2001, n. 89, nota come “legge Pinto”, varata al fine di deflazionare il contenzioso dinanzi alla Corte di Strasburgo originato dalla lentezza dei processi italiani e deputata, in quanto tale, a finalità esclusivamente riparatorie. Il principio di sussidiarietà che lega la tutela nazionale ai rimedi previsti dalla Convenzione impone una dinamica collaborazione-interferenza tra i due livelli di giurisdizione, in un rapporto di continua, reciproca interazione. Il rinvio espresso della legge Pinto (art. 2) all’art. 6 CEDU indurrebbe a trasferire sul piano interno la definizione del bene tutelato e le condizioni per l’applicazione della norma così come interpretate dalla Corte EDU; invece, le Corti di merito e di legittimità sin dalle prime applicazioni assumono, sotto taluni profili, una posizione di contrasto con la giurisprudenza di Strasburgo. Casi concreti, pragmatici scandiscono la portata di tale dialogo, facendo emergere appieno i punti di contatto e quelli di “attrito”, nonché il grado di integrazione realizzatosi negli anni, tra autorità giurisdizionali italiane e giudice europeo. La crisi di complessiva efficienza in ambito non solo nazionale induce a predisporre una serie di rimedi che mirano a deflazionare il contenzioso e ad aumentare la capacità di risposta degli uffici giudiziari. La stessa Corte di Strasburgo “vittima del suo successo”, si espone al rischio di una violazione della ragionevole durata a dir poco “paradossale”, sol che si pensi alla sua costante attenzione ai tempi processuali dei singoli Stati membri. Al riguardo, il Protocollo XIV introduce un corpus di emendamenti finalizzati a rafforzare le funzionalità della Corte e a gestire con celerità le questioni palesemente infondate. Anche il sistema giurisdizionale dell’Unione europea al pari di quello CEDU si confronta negli anni con il progressivo aumento del numero dei ricorsi e con la necessità di contenere i tempi processuali. Da qui l’introduzione di una serie di correttivi e riforme per rendere più efficiente la giustizia, incidendo, in primis, sull’assetto istituzionale dell’ordinamento UE. In Italia, la precedenza va data alla giustizia civile, la cui situazione, in termine di durata dei giudizi, è ben più grave di quella penale e amministrativa. [a cura dell'autore]en_US
dc.language.isoiten_US
dc.publisherUniversita degli studi di Salernoen_US
dc.subjectRagionevole durata processoen_US
dc.titleLa ragionevole durata del processo nell'ordinamento europeo e italianoen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.subject.miurIUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEAen_US
dc.contributor.coordinatoreMarenghi, Enzo Mariaen_US
dc.description.cicloX n.s.en_US
dc.contributor.tutorDi Stasi, Angelaen_US
dc.identifier.DipartimentoDiritto Pubblico e Teoria e Storia delle Istituzionien_US
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