dc.description.abstract | Che la funzione sociale degli istituti giuridici non sia certo una peculiarità del diritto italiano o del diritto europeo, come del resto di qualunque altro diritto, è ovvio, perché, in realtà, la funzione, ovvero l’idea stessa di funzione sociale, è sempre inseparabile dall’idea di diritto quale apparato regolatorio. Da questo punto di vista potremmo dire (così riprendendo un motto di Tullio Ascarelli, che mi pare molto significativo, anche se, oggi, pare assai meno condiviso di quanto accadesse ieri) che tutti i giuristi, alla fin fine, parlano la stessa lingua, proprio perché il diritto come tale è una formidabile ‘rete istituzionale’ che (e indipendentemente dalle fonti da cui essa deriva, e cioè dalle modalità costitutive di esso) funziona come un dispositivo dialogico con la società, in funzione ordinante. Dunque, la funzione sociale è sempre al centro del discorso giuridico e dell’osservazione giuridica: potremmo anche dire che, tanto il punto di vista interno al diritto quanto il punto di vista esterno al diritto, sono, entrambi, punti di osservazione che vanno al cuore del discorso funzionale. | it_IT |