Cessione di crediti e titolarità delle azioni giudiziarie
Abstract
Il contributo si occupa di analizzare la cessione del credito, con particolare riguardo alla
individuazione di quali situazioni giuridiche si trasferiscano al cessionario assieme al credito, in base
al disposto dell’art. 1263 c.c. La norma stabilisce, infatti, che assieme al credito si trasferiscono i
privilegi, le garanzie e gli “altri accessori”, di cui però non fornisce una definizione precisa. Da qui
nasce il dibattito sulla sorte delle azioni giudiziarie: mentre è pacifico che il cessionario possa
esercitare le azioni dirette all’accertamento, alla tutela e all’esecuzione del credito, è controverso se
passino nella sua titolarità anche le azioni che incidono sul contratto da cui il credito deriva. Dottrina
e giurisprudenza tendono a escludere il trasferimento delle azioni di annullamento, rescissione e
risoluzione, ma spesso ammettono l’azione di nullità, in virtù della legittimazione generale prevista
dall’art. 1421 c.c. La coerenza di tale impostazione va, però, verificata alla luce della considerazione
che altro è la cessione del credito, che non trasferisce l’intero rapporto e, infatti, può avvenire
all’insaputa o, addirittura, contro la volontà del debitore ceduto; altro è la cessione del contratto, che
determina il subentro del cessionario anche nella titolarità del negozio da cui scaturisce il credito, ma
richiede il consenso dell’altra parte. The article examines the assignment of claims, with particular attention to identifying which legal
positions are transferred to the assignee together with the claim, in consideration of Article 1263 of the Italian Civil Code. That provision establishes that, together with the claim, privileges, guarantees
and “other accessories” are transferred, although it does not provide a precise definition of the latter.
This gives rise to the debate on the fate of judicial actions: while it is undisputed that the assignee
may exercise actions aimed at ascertaining, protecting and enforcing the claim, it is controversial
whether actions affecting the contract from which the claim arises are also transferred to the assignee.
Doctrine and jurisprudence tend to exclude the transfer of actions for annulment, rescission and
termination, but often admit the action for nullity, by virtue of the general standing provided by Article
1421 of the Civil Code. The coherence of this approach, however, must be assessed, due to the
distinction between the assignment of a claim, which does not transfer the entire contractual
relationship and may indeed take place without, or even against, the will of the debtor, and the
assignment of a contract, which entails the assignee’s succession to the contractual position from
which the claim arises but requires the consent of the other party.
