La nomina e la revoca degli amministratori nelle società miste
Abstract
The issue of companies participated by public entities represents a legal event of
interdisciplinary relevance, in which elements and problematics of civil (commercial) law and of
public (administrative) law collide. The picture proposed by the numerous reforms that succeeded
each other year by year, that influenced in several ways on the participated companies system, is
indeed rather articulated. The authority of direct nomination of one or more administrators by the
participating public entities, provided for by art. 2449 c.c., establishes a “neutral” power such that
administrators elected in this way do not fall into a “special” category, free from the common
obligation of all administrators. Indeed the reformation of corporate law, inspired by the same
current, has introduced in the examined norm, second comma, the locution for which state
nominated administrators “have the same rights and obligations of members elected by the
assembly”. It is not, then, in any way referring to sui generis authorities and their functioning,
except for peculiarities about nomination and revocation, does not in any way differentiate itself
from the ordinary one. .. [edited by Author] Le società partecipate da enti pubblici rappresentano una vicenda giuridica dalla rilevanza
interdisciplinare, nella quale si intersecano elementi e problematiche di diritto privato (commerciale)
e di diritto pubblico (amministrativo). Il quadro che viene proposto dalle numerose riforme che si
sono susseguite nel corso degli anni, che hanno inciso a vario titolo sul sistema delle società
partecipate, si presenta piuttosto articolato.
La facoltà di nomina diretta di uno o più amministratori da parte dell’ente pubblico
partecipante previsto dall’attuale art. 2449 c.c. costituisce un potere “neutro” e non fa degli
amministratori così nominati una categoria “speciale”, esente dal rispetto dei doveri comuni a tutti
gli altri amministratori. Infatti, la riforma del diritto societario, ispirata dalla stessa linea di pensiero,
ha introdotto nella norma in esame al secondo comma, la locuzione secondo cui gli amministratori
di nomina pubblica “hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall’assemblea”. Non si tratta,
dunque, in alcun modo di organi sui generis ed il loro funzionamento, fatte salve le peculiarità della
nomina e della revoca, non si discosta in nulla da quello ordinario. .. [a cura dell'Autore]