L’ordine pubblico processuale e la tutela dei diritti di difesa tra Corti europee e italiane
Abstract
Procedural public order, which is intended to guarantee respect for the
principles of procedure and the rights of the defence associated with a fair trial, is one of
the limits that remain in place to prevent the effects, in the European judicial area, of a
decision rendered in contempt of fundamental procedural guarantees. Some of the
specific contents of procedural public policy identified by the Court of Justice have also
been examined by the European Court of Human Rights, which has had to rule on the
compatibility of the principle of mutual recognition with Article 6 ECHR. From the
analysis carried out it emerges that both Courts maintain a restrictive approach to the
exception of procedural public order, and the Strasbourg Court seems to have less
occasion to intervene to guarantee the rights examined, since the European Union, also at
the jurisdictional level, appears to be capable of autonomously guaranteeing the
protection of rights inspired by fair trial. At the end of the work, the obligations that the
interpretation provided by the Court of Justice imposes on national judges (in this case
Italian) when invoking procedural public policy as a ground for refusing to recognise or
enforce a foreign decision will be examined. L’ordine pubblico processuale, volto a garantire il rispetto dei principi di natura
procedurale ed il diritto di difesa, connessi all’equo processo, costituisce uno dei limiti
che restano in vigore per ostacolare gli effetti, nello Spazio giudiziario europeo, di una
decisione pronunciata in spregio alle garanzie processuali fondamentali. Alcuni contenuti
specifici dell’ordine pubblico processuale enucleati dalla Corte di giustizia sono stati
oggetto di disamina anche da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo che si è
trovata a doversi pronunciare sulla compatibilità con l’art. 6 CEDU del principio del
mutuo riconoscimento. Dall’analisi svolta emerge che entrambe le Corti mantengono un
approccio restrittivo dell’eccezione dell’ordine pubblico processuale, e la Corte di
Strasburgo sembra avere meno occasione di intervenire per garantire i diritti esaminati,
in quanto l’Unione europea, anche sul piano giurisdizionale, appare capace di assicurare
autonomamente la tutela dei diritti ispirati all’equo processo. Alla conclusione del lavoro
saranno vagliati gli obblighi che l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia impone
ai giudici nazionali (nel caso di specie italiani) nell’invocare l’ordine pubblico
processuale quale motivo di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione di una
decisione straniera.