Dichiarazione di abusività delle clausole nei contratti del consumatore e poteri integrativi del giudice nell'interpretazione della Corte di giustizia
Abstract
Il contributo analizza l’evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia
sull’interpretazione dell’art. 6, par. 1, direttiva 93/13/CEE, e in particolare, sulle
conseguenze che il giudice nazionale deve trarre dal carattere abusivo delle clausole per
il perseguimento di un elevato livello di tutela del consumatore. Il percorso della Corte,
non sempre lineare e convincente, è comunque in grado di restituire alcuni tratti
caratteristici del rimedio destinato ad assicurare la “non vincolatività” delle clausole
abusive e che nell’ordinamento italiano ha assunto la veste di una nullità di protezione, la
quale però non fa della legittimazione relativa il suo elemento distintivo, diversamente
dalle altre nullità di protezione domestiche, perché deve operare, nel rispetto della
formula di cui all’art. 36, comma 3, codice del consumo, “soltanto a vantaggio del
consumatore” al fine di evitare che lo stesso sia pregiudicato dalla disapplicazione della
clausola e dalle conseguenze sfavorevoli derivanti dall’invalidità del contratto. This paper analyzes the evolution of the Court of Justice’s case law on the interpretation
of art. 6, par. 1, Directive 93/13/CEE, and in particular, on the consequences that
national judges must draw from unfairness of terms in order to achieve a high level of
consumer protection.
The Court’s approach, while not always straightforward and convincing, is nevertheless
able to return some characteristic features of the remedy intended to ensure the “nonbinding nature” of unfair terms. In the Italian law, this remedy has taken the form of a
protective nullity, that operates, in accordance with the formula in art. 36, par. 3, of
Consumer Code, “solely to the benefit of the consumer”, in order to prevent the consumer
from being prejudiced by the non-application of the term or by the untoward
consequences resulting from the contract nullity.
